Art. 26

In vigore dal 22 lug 1989
1. L'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 92 (Regime di semilibertà). - Fuori dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 50 della legge, per l'inoltro delle richieste e delle proposte di ammissione al regime di semilibertà si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 91. Non appena l'ordinanza di ammissione al regime di semilibertà è esecutiva, la cancelleria del tribunale di sorveglianza provvede ad inviarne copia alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e del centro di servizio sociale. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Nel programma sono dettate le prescrizioni che il condannato o internato si dovrà impegnare, per iscritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di una copia del programma provvisorio di trattamento. La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Nei casi in cui all'art. 51 della legge, il direttore riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza. L'ammesso al regime di semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui è autorizzato a disporre. Nel caso di mutamento dell'attività di cui al primo comma dell'art. 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 91. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso al regime di semilibertà nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento già redatto, con le eventuali modifiche. Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura ai sensi dell', secondo comma, della legge non è disposto piantonamento. Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo