Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 14

Pianificazione e assegnazione di frequenze

In vigore dal 11 set 1988
Sino all'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione, di cui all' del decreto legge 6 dicembre 1984 n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, lo sviluppo delle reti di cui all' della presente Convenzione avviene in base alle direttive impartite dall'Amministrazione, sentito il Consiglio Superiore Tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione, e le assegnazioni delle frequenze di funzionamento degli impianti vengono definite in sede di approvazione dei piani esecutivi. L'amministrazione si atterrà al criterio di assicurare il migliore equilibrio tra le reti della Società concessionaria e le emittenti radio-televisive private, alle quali l' del D.L. 6/12/84 n. 807, convertito nella legge 4/2/85, n. 10, consente la prosecuzione dell'attività con gli impianti già in funzione alla data 1/10/84, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi. In sede di elaborazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze saranno salvaguardate le esigenze della società concessionaria e quelle delle emittenti private e in particolare gli spazi effettivamente occupati dall'emittenza radiotelevisiva privata secondo le comunicazioni di cui all' del decreto legge 6 dicembre 1984, n.807 convertito con modificazioni nella legge 4 febbraio 1985, n.10.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-14

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