Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 17
Attrezzature tecniche accessorie
In vigore dal 11 set 1988
I mezzi destinati allo svolgimento del servizio saranno dotati delle necessarie attrezzature tecniche per la trasmissione di segnali di controllo e di telecomando e di tutti gli altri dati ed informazioni occorrenti al loro funzionamento, nonché di collegamenti telefonici di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-17