Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 18
Controllo della ricezione radiofonica e televisiva
In vigore dal 11 set 1988
(Controllo della ricezione radiofonica
e televisiva)
La RAI presenta all'amministrazione e alla Commissione parlamentare una relazione annuale sui dati relativi:
- alle caratteristiche dei sistemi per la ricezione radiofonica e televisiva;
- alle condizioni di ricezione dei propri programmi radiofonici e televisivi in qualunque punto del territorio nazionale;
- alla occupazione, nelle varie località delle frequenze;
- agli elementi che localmente degradano la qualità della ricezione;
- alla consistenza e alla localizzazione delle utenze.
La RAI provvederà, con ogni opportuno mezzo di ricognizione e di indagine, a tenere costantemente aggiornata, anche ai fini dello svolgimento del proprio servizio, i dati di cui al precedente comma.
Su richiesta dell'Amministrazione, la RAI è impegnata a collaborare ad ogni altra eventuale verifica o accertamento in ordine all'impiego delle frequenze.
La RAI dovrà dare tempestiva notizia ai competenti direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di ogni elemento suscettibile di provocare turbativa ai propri servizi e dovrà fornire la collaborazione tecnica per la sua eliminazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-18