Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 20
Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione
In vigore dal 11 set 1988
(Vigilanza e controllo
da parte dell'Amministrazione)
L'amministrazione ha il diritto di effettuare:
a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti;
b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione;
c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalla precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la Società è obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell' della presente Convenzione;
d) le verifiche e le indagini sugli elementi contenuti nell'inventario e sull'andamento della gestione, al fine di accertare che si svolga con efficienza ed economicità, come previsto dall'° comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103. I relativi risultati saranno presi in considerazione ai fini delle verifiche previste al successivo .
La Società metterà a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.
Alle verifiche di cui alle lettere c) e d) possono partecipare anche funzionari del Ministero del tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-20