Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 25

Deposito cauzionale

In vigore dal 11 set 1988
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la Società concessionaria è tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 600 milioni in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per penalità o per altre ragioni, esso deve essere reintegrato dalla Società concessionaria entro un mese dalla data di notificazione del prelievo. In caso di ritardo della reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previste nell' della presente convenzione per il ritardato pagamento del canone di concessione. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla società concessionaria la sanzione prevista nel successivo . Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della Società concessionaria. L'Amministrazione ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la Società concessionaria sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Società concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-25

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