Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 23
Prestazioni aggiuntive
In vigore dal 11 set 1988
Le prestazioni aggiuntive, di cui all', lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n.103, e le relative condizioni e modalità saranno regolate con le speciali convenzioni previste dall' della stessa legge, da stipulare con le amministrazioni dello Stato dirattamente interessate con l'intervento dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.
Le prestazioni aggiuntive di cui all'ultimo comma dell' della legge 14 aprile 1975, n. 103, saranno regolate con apposite convenzioni con le Amministrazioni dello Stato richiedenti, dandone preventiva informativa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero del tesoro.
La durata delle convenzioni aggiuntive stipulate in attuazione dell' della legge 14 aprile 1975, n 103 è prorogata fino all'entrata in vigore delle nuove convenzioni che dovranno in ogni caso essere stipulate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-23