Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 22
Congruità dei ricavi
In vigore dal 11 set 1988
I ricavi della Società concessionaria, costituiti dai canoni di abbonamento nonché dai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e dagli altri ricavi consentiti dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi, tenuto conto dei riflessi economici conseguenti alla esecuzione dei programmi di investimento.
A tal fine ogni due anni l'Amministrazione, di concerto con il Ministero del tesoro, verificherà, sulla base della documentazione di cui ai commi successivi e tenendo conto anche dell'andamento degli altri ricavi sopra indicati, la congruità dei canoni predetti rispetto all'obiettivo di un efficace adempimento dei compiti della Concessionaria. L'amministrazione potrà effettuare, anche su richiesta della RAI, verifiche di congruità in anticipo rispetto
alla cadenza biennale
La Società, ai fini delle verifiche di congruità dei ricavi di cui al precedente secondo comma, è tenuta a presentare all'Amministrazione ed al Ministero del tesoro, entro il mese di luglio di ogni anno, proiezioni triennali dei prevedibili costi e ricavi, opportunamente documentate nelle singole voci di costo e di ricavo anche mediante gli elementi forniti dalla contabilità industriale che la RAI è impegnata ad introdurre. Tali proiezioni sono elaborate tenendo presenti i riflessi sul conto economico derivanti dall'attuazione dei piani di investimento di cui al precedente .
Le anzidette verifiche di congruità saranno completate entro il mese di ottobre, tenendo conto degli analoghi dati forniti dall'Amministrazione, in modo che gli Organi competenti possano tempestivamente determinare l'eventuale revisione dei canoni per l'anno successivo.
Nell'ambito delle verifiche, di cui al precedente secondo comma, saranno accertati anche gli eventuali scostamenti dei costi rispetto alle previsioni dell'anno precedente. Di tali scostamenti devono essere opportunamente considerate le ragioni, in sede di valutazione delle voci di costo da prendere in esame per la determinazione dei nuovi canoni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-22