Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 26
Riscatto
In vigore dal 11 set 1988
Lo Stato si riserva, alla scadenza della convenzione, di esercitare il diritto di riscatto con le modalità e condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156.
Le stesse norme si applicano in caso di anticipata risoluzione del rapporto e nei casi previsti dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-26