Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 26

Riscatto

In vigore dal 11 set 1988
Lo Stato si riserva, alla scadenza della convenzione, di esercitare il diritto di riscatto con le modalità e condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156. Le stesse norme si applicano in caso di anticipata risoluzione del rapporto e nei casi previsti dalla legge.
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