Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 31
Aggiornamento e revisione della convenzione
In vigore dal 11 set 1988
A richiesta di una delle parti, l'Amministrazione e la Società, decorsi due anni dalla entrata in vigore della presente convenzione, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di radiodiffusione e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessereo necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni, nonché per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti l'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.
Nel caso in cui durante il periodo di vigenza della presente convenzione siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle precedenti disposizioni, la presente convenzione sarà conseguentemente adeguata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-31