Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 31

Aggiornamento e revisione della convenzione

In vigore dal 11 set 1988
A richiesta di una delle parti, l'Amministrazione e la Società, decorsi due anni dalla entrata in vigore della presente convenzione, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di radiodiffusione e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessereo necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni, nonché per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti l'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza della presente convenzione siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle precedenti disposizioni, la presente convenzione sarà conseguentemente adeguata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-31

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