Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 16
Efficienza degli impianti
In vigore dal 11 set 1988
La RAI si obbliga a mantenere costantemente tutti gli impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria compreso il normale processo di rinnovo degli impianti.
La RAI è tenuta a trasmettere all'Amministrazione la documentazione relativa ai rinnovi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-16