Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 11
Attività di ricerca e di sperimentazione
In vigore dal 11 set 1988
Al fine di conseguire l'estensione e il miglioramento dei servizi e di esplorare le possibilità di introduzione di nuovi servizi, nonché di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale, la RAI è tenuta a destinare adeguate risorse correlate all'entità degli investimenti per svolgere ricerche e sperimentazioni sulle più avanzate tecniche analogiche e digitali riguardanti i sistemi di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione radiofonica, televisiva ed eventuali dati associati, nonché a sperimentare le trasmissioni con doppio audio sulle proprie reti televisive.
La RAI si impegna a sottoporre all'Amministrazione, che li approva sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, i programmi di massima e i piani particolari delle nuove sperimentazioni.
L'Amministrazione si riserva di coordinare le sperimentazioni promosse dalla RAI con analoghe ricerche condotte dalla stessa Amministrazione e da altri gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni.
La RAI informa periodicamente l'Amministrazione e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi dei risultati conseguiti nella sperimentazione delle nuove tecniche e nell'attività di ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-11