Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 13

Filodiffusione sonora

In vigore dal 11 set 1988
La RAI si impegna a soddisfare le nuove richieste di utenza nelle città già servite al momento della stipulazione della presente convenzione e indicate nell'allegato C. La RAI utilizzerà, per realizzare tale obiettivo, le reti telefoniche della concesionaria del servizio pubblico telefonico, provvedendo a fornire gli opportuni organi di modulazione ed amplificazione. L'Amministrazione stabilirà con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la misura del canone di abbonamento dovuto alla RAI per il servizio di filodiffusione, nonché la ripartizione del canone stesso tra la RAI e la concessionaria del servizio pubblico telefonico, tenendo conto dei costi rispettivamente sostenuti, e provvederà agli eventuali successivi aggiornamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-13

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