Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 8

Utilizzazioni particolari degli impianti

In vigore dal 11 set 1988
La RAI ha la facoltà di utilizzare i propri impianti tecnici, purchè non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento di pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale per la predisposizione e/o il transito dei programmi radiofonici e televisivi da e/o per l'estero richiesti da altri organismi radiotelevisivi, informandone, con relazioni periodiche, l'Amministrazione. La stessa concessionaria, inoltre, semprechè non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra all'equilibrata gestione aziendale, può utilizzare i propri impianti tecnici, previa richiesta e autorizzazione dell'Amministrazione per: a) l'organizzazione e la realizzazione di conferenze radiotelevisive, a supporto di programmi di diffusione circolare sonora e televisiva, secondo le norme vigenti e alle condizioni che dall'Amministrazione saranno stabilite, sentita la società concessionaria; b) l'organizzazione e la realizzazione, alle condizioni e secondo le norme vigenti, di programmi televisivi a circuito chiuso; c) il transito dei programmi radiofonici e televisivi nell'ambito del territorio nazionale, secondo le norme vigenti, alle condizioni che dall'Amministrazione saranno stabilite, sentita la società concessionaria;
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-8

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