Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 5

Capitale della Società concessionaria

In vigore dal 11 set 1988
Il Capitale della società concessionaria, che alla data di entrata in vigore della presente convenzione è di lire 120 miliardi, deve essere adeguato all'entità e al valore degli impianti da gestire, nonché agli sviluppi dei medesimi. Le azioni della RAI possono essere trasferite solo allo Stato o ad altri enti pubblici, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La predetta limitazione alla negoziabilità delle azioni deve essere annotata sui relativi titoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-5

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