Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 2

Fonti legislative e regolamentari

In vigore dal 11 set 1988
La RAI è tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle noerme e delle indicazioni della legge 14 aprile 1975, n. 103 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, delle sentenze della Corte costituzionale n. 202, del 15 luglio 1976, e n. 148 del 14 luglio 1981, del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, così come convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi delle decisioni del Parlamento in occasione della presentazione della relazione annuale o riguardanti materie inerenti il servizio pubblico radiotelevisivo e, in quanto compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, nonché degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-2

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