Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 7
Esercizio del servizio radiotelevisivo
In vigore dal 11 set 1988
Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente convenzione è esercitato, salvo quanto disposto nei successivi articoli, con gli impianti esistenti mediante:
a) tre reti radiofoniche a modulazione di ampiezza e tre a modulazione di frequenza per la diffusione via radio di almeno tre programmi; mediante tali reti è possibile anche la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale;
b) cinque canali per la filodiffusione radiofonica, tre dei quali destinati alla simultanea trasmissione dei programmi radiofonici di cui alla presente lettera a) e due alla trasmissione di altri programmi.
La RAI ha facoltà di utilizzare un sesto canale di filodiffusione per la trasmissione di programmi di carattere specializzato;
c) tre reti televisive per la radiodiffusione di altrettanti programmi; una di tali reti è idonea anche ad una separata e contemporanea utilizzazione per la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale, e interregionale.
La consistenza degli impianti alla data di stipula della presente convenzione, ivi compresi quelli destinati ai servizi previsti da convenzioni aggiuntive ai sensi degli della legge 14 aprile 1975, n. 103, risulta dall'allegato A.
La durata di diffusione dei programmi non potrà essere inferiore a:
- una media annua di 45 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera a);
- una media annua di 24 ore giornaliere complessive per i due canali della filodiffusione destinati, ai sensi della lettera b), alla trasmissione di programmi diversi e autonomi da quelli di radiodiffusione sonora;
- una media annua di 20 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera c).
Ciascuna delle anzidette durate sarà calcolata considerando tutti i programmi effettuati, qualunque ne siano la natura, il contenuto e la provenienza e tenendo conto, per le trasmissioni locali e per quelle previste dalle convenzioni aggiuntive, dell'ambito della diffusione, mediante una ponderazione basata sulla relativa popolazione.
La concessionaria è tenuta a trasmettere gratuitamente i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle amministrazioni dello Stato che saranno richiesti dalla Presisdenza del Consiglio dei Ministri. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 (due) per cento ogni ora di programmazione e l'1 (uno) per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-7