Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 1

Oggetto della concessione

In vigore dal 11 set 1988
CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE CIRCOLARE DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI. PREMESSO che l', comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 stabilisce che il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale è esercitato dallo Stato mediante concessione ad una Società per azioni a totale partecipazione pubblica; che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del predetto servizio pubblico, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1988, n. 199, viene a scadere il 31 luglio 1988; che sussiste la necessità di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di sei anni, ai sensi dell' della citata legge 14 aprile 1975, n. 103; tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - in persona del direttore generale Ing. Roberto Panella - che in seguito verrà più brevemente denominato "Amministrazione" - e la RAI Radiotelevisione italiana, S.p.a., con sede in Roma - legalmente rappresentata dal Presidente dr. Enrico Manca e dal direttore generale dr. Biagio Agnes, all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione della RAI in data 11 febbraio 1988 - che nel corso del presente atto verrà più brevemente denominata "RAI" o "Società concessionaria" - si conviene e si stipula quanto appresso. (Oggetto della concessione) È concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, via etere, via filo, via cavo, per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, siccome oggetto di riserva statale ai sensi dell'art. 43 della Costituzione e degli della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte non abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976, nonché ai sensi dell' del decreto-legge 6 dicembre 1984 n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 fbbraio 1985, n. 10. La società concessionaria è tenuta, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli, a diffondere, in regime di servizio pubblico, i programmi di cui al precedente comma in ambito nazionale e/o locale. La concessione conseguentemente comprende: a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare di programmi sonori e televisivi come specificata nei commi precedenti; b) la trasmissione di programmi, mediante gli impianti predetti, sia all'interno che all'esterno, nel rispetto dell'autonomia decisionale della RAI e degli indirizzi generali formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a norma dell' della legge 14 aprile 1975, n. 103. È vietata la subconcessione, anche parziale, dei servizi previsti nella presente convenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-1

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