Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 3
Scopo sociale
In vigore dal 11 set 1988
L'installazione e l'esercizio degli impianti e dei mezzi anche di collegamento, nonché una gestione dei servizi previsti dalla presente convenzione finalizzata al più ampio sviluppo del rapporto con l'utenza, rientrano nella concessione alla Società, la quale non può assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quello delle partecipazioni statali.
Alla Società è consentito di svolgere, direttamente o attraverso società collegate, attività commerciali, editoriali, (nei limiti di cui all' comma 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416), audiovisive, discografiche, di produzione di sofware audiovisivo, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi, di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, le attività ausiliarie connesse al televideo e in genere alla radiodiffusione, nonché le altre attività comunque connesse all'oggetto sociale, purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Le attività di cui al precedente comma non possono comunque assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.
La società concessionaria informerà la sua attività nell'ambito delle società collegate al rigoroso rispetto dei principi di economicità di gestione al fine di valorizzarne il concorso, anche finanziario, allo svolgimento dei pubblici servizi concessi.
Non è ammessa la partecipazione della RAI a società di persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-3