Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 8
8 / 32Utilizzazioni particolari degli impianti
In vigore dal 11 set 1988
La RAI ha la facoltà di utilizzare i propri impianti tecnici, purchè non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento di pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale per la predisposizione e/o il transito dei programmi radiofonici e televisivi da e/o per l'estero richiesti da altri organismi radiotelevisivi, informandone, con relazioni periodiche, l'Amministrazione.
La stessa concessionaria, inoltre, semprechè non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra all'equilibrata gestione aziendale, può utilizzare i propri impianti tecnici, previa richiesta e autorizzazione dell'Amministrazione per:
a) l'organizzazione e la realizzazione di conferenze radiotelevisive, a supporto di programmi di diffusione circolare sonora e televisiva, secondo le norme vigenti e alle condizioni che dall'Amministrazione saranno stabilite, sentita la società concessionaria;
b) l'organizzazione e la realizzazione, alle condizioni e secondo le norme vigenti, di programmi televisivi a circuito chiuso;
c) il transito dei programmi radiofonici e televisivi nell'ambito del
territorio nazionale, secondo le norme vigenti, alle condizioni che dall'Amministrazione saranno stabilite, sentita la società concessionaria;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-8