Capo IV
Art. 18 ter
In vigore dal 29 lug 2001
1. Nei casi previsti dall'articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, per assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, assegna il difensore d'ufficio conformemente all'appartenenza linguistica dell'imputato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-18-ter