Capo IV
Art. 23 bis
In vigore dal 5 set 2005
1. La violazione delle disposizioni di cui agli , relative e consequenziali alla scelta e all'uso della lingua produce la nullità rilevabile d'ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa, salve le disposizioni dell'articolo 161, primo comma, del codice di procedura civile. L'impugnazione della sentenza per far valere la suddetta nullità può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse è stabilito l'uso della lingua omesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-23-bis