Capo IV
Art. 18 bis
In vigore dal 5 set 2005
1. L'osservanza delle disposizioni di cui agli , comma 1, 15, commi 2 e 3, 16, commi da 1 a 5, 17, 17-bis, l7-ter, 17-quater, 18 e 18-ter è prescritta a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli , comma 3, 15, commi 4 e 5, 16, comma 7, è prescritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale. La dichiarazione di nullità comporta l'obbligo di traduzione, senza regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo.
3. L'errata individuazione, ad opera dell'autorità procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli , comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-18-bis