Capo IV
Art. 17 quater
In vigore dal 29 lug 2001
1. Il procedimento di esecuzione si svolge nell'ultima lingua del processo di merito conclusosi con sentenza, passata in giudicato.
Nei procedimenti di esecuzione che si svolgono nella provincia di Bolzano, anche se a seguito di sentenze passate in giudicato emesse da autorità giudiziarie fuori dalla regione Trentino-Alto Adige, si applicano gli e seguenti in quanto applicabili.
2. Il condannato può chiedere di essere sentito, nei casi previsti dalla legge, nella lingua materna, se diversa da quella del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo.
3. Al condannato cui siano stati consegnati l'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale nella lingua di cui al comma 1 e che si professi di madrelingua diversa è in ogni caso riconosciuta la facoltà di richiedere al pubblico ministero, senza formalità, la traduzione degli atti in tal ultima lingua, senza che ciò comporti la sospensione del termine utile per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-17-quater