Capo VI
Art. 38
In vigore dal 9 nov 1989
1. Tutte le traduzioni previste dal presente decreto sono esenti da bollo ed eseguite a cura e spese dell'ufficio. Esse recano la sottoscrizione del traduttore, la data e il timbro dell'ufficio.
2. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede che siano fatte traduzioni o redazioni in lingua italiana o tedesca devono restare invariati i nomi delle persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-38