Capo VI
Art. 37
In vigore dal 9 nov 1989
1. L'inosservanza delle disposizioni del presente decreto costituisce per il pubblico dipendente violazione dei doveri di ufficio perseguibile in via disciplinare, fatta salva, quando ne ricorrono le condizioni, l'applicazione dell'art. 328 del codice penale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-37