Capo IV
Art. 17 ter
In vigore dal 29 lug 2001
1. Le disposizioni degli e seguenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rimessione disciplinati dagli articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-17-ter