Capo VI
Art. 36
In vigore dal 29 lug 2001
1. Le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici erogabili dal Servizio sanitario nazionale, posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano, devono essere redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca. A tal fine, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di detti farmaci le etichette e gli stampati illustrativi devono essere redatti nelle due lingue.
2. Qualora i farmaci di cui al comma 1 siano posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dal Ministero della sanità ai sensi del medesimo comma, il Ministro della sanità, con provvedimento motivato, intima al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo, stabilendo un termine per l'adempimento non superiore a sei mesi. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della sanità sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale fino all'adempimento.
Restano ferme le sanzioni previste dall' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "L'adeguamento dell'etichettatura e del foglio illustrativo delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente articolo, gia' in commercio alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve realizzarsi entro sei mesi a decorrere dalla medesima data."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-36