Capo IV
Art. 20 ter
In vigore dal 5 set 2005
1. Nei procedimenti diversi dal processo ordinario di cognizione si applicano le disposizioni di cui all', in quanto compatibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-20-ter