Capo I
Art. 1 bis
In vigore dal 10 dic 2015
Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-1-bis