Art. 1 bis
Capo I

Art. 1 bis

3 / 49
In vigore dal 10 dic 2015
Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-1-bis