Art. 18 ter
Capo IV

Art. 18 ter

34 / 49
In vigore dal 29 lug 2001
1. Nei casi previsti dall'articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, per assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, assegna il difensore d'ufficio conformemente all'appartenenza linguistica dell'imputato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-18-ter