RegolamentoTitolo V

Art. 51

Compiti della rappresentanza italiana

In vigore dal 29 ago 2014
1. La competente rappresentanza italiana vigila sull'osservanza da parte dei volontari e dei cooperanti dei doveri di servizio di cui all' della legge, garantendo agli stessi ogni opportuna tutela ed accertamento che il loro trattamento sia conforme alle consuetudini internazionali per il personale in servizio di cooperazione ed alle clausole del contratto individuale. 2. Essa dà comunicazione alla Direzione generale dell'arrivo dei volontri e dei cooperanti nel posto d'impiego, degli eventuali cambiamenti di recapito, della loro partenza, della sospensione o ripresa del servizio in relazione al godimento di licenze ordinarie o straordinarie; redige il verbale di cessate funzioni al termine del servizio; rilascia le attestazioni relative alle attività svolte da volontari e cooperanti in conformità agli impegni assunti in contratto, ai fini del riconoscimento del servizio prestato, convalidando la documentazione delle autorità locali. 3. Le infrazioni previste all', comma 3, della legge sono accertate previa contestazione dei fatti agli interessati e prefissione di un termine di quindici giorni per eventuali giustificazioni da parte dei medesimi. 4. Ai fini dell'applicazione della legge 10 luglio 1960, n. 735, i documenti uniti alla domanda presentata dall'interessato devono essere vistati per conferma dalla rappresentanza territorialmente competente, al fine di certificare la loro effettiva provenienza dalla legittima autorità ed il loro regolare rilascio.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-51

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