Regolamento›Titolo V
Art. 53
Trasferte per motivi di servizio
In vigore dal 29 ago 2014
1. Il volontario o il cooperante può lasciare temporaneamente il Paese d'impiego per effettuare brevi missioni per motivi di servizio su richiesta dell'organizzazione contraente e previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente o della Direzione generale.
2. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da:
a) motivazione e oggetto della missione;
b) data di partenza e di rientro;
c) nulla osta dell'ente, istituto o organismo presso cui il volontario o il cooperante presta servizio.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-53