RegolamentoTitolo VI

Art. 55

Entrata in vigore

In vigore dal 29 ago 2014
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Sono fatti salvi le direttive ed i provvedimenti adottati dal comitato direzionale in applicazione dell', comma 1, della legge per assicurare l'immediata operatività della legge stessa e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla data del 28 febbraio 1987. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-55

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