RegolamentoTitolo V

Art. 54

Prosecuzione del servizio in sede diversa

In vigore dal 29 ago 2014
1. Nelle ipotesi previste dall', comma 4, della legge, la Direzione generale può, anziché disporre il rimpatrio, autorizzare, a domanda del volontario o cooperante ed entro trenta giorni dalla data dell'anticipata cessazione, la prosecuzione del servizio di cooperazione in altro Paese, preferibilmente nell'ambito della medesima area geografica o linguistica. 2. La prosecuzione del servizio deve intervenire entro trenta giorni dalla comunicazione della Direzione generale. 3. La durata dell'interruzione non è computabile ai fini del compimento del periodo di servizio contrattualmente stabilito.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-54

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