Regolamento›Titolo V
Art. 50
Doveri d'informazione dei volontari e dei cooperanti
In vigore dal 29 ago 2014
1. Al loro arrivo nel Paese d'impiego, i volontari in servizio civile ed i cooperanti devono presentarsi alla rappresentanza italiana territorialmente competente per sottoscrivere i verbali d'inizio del servizio stesso, comunicando gli elementi relativi alla località di destinazione ed all'ente, istituto od organismo presso il quale prestano la loro attività, il proprio recapito personale ed ogni altra indicazione atta a consentire ed a facilitare l'opera di assistenza, di tutela e di controllo da parte della stessa rappresentanza.
2. Se il volontario o cooperante si trova ad operare in zone lontane da ogni rappresentanza italiana è sufficiente che i verbali di assunzione in servizio siano sottoscritti dall'ente, istituto od organismo presso il quale prestano la loro attività o dall'organismo contraente e siano fatti pervenire alla rappresentanza italiana territorialmente competente, per il relativo controllo.
3. Analogo obbligo incombe ai volontari ed ai cooperanti al momento della sospensione e ripresa del servizio, rispettivamente all'inizio ed al termine di periodi di congedo ordinario o straordinario cui essi abbiano diritto, sia che ne godano in loco che in Italia, nonché all'atto della loro partenza, per qualsiasi ragione, dal Paese d'impiego.
4. I volontari nel cui contratto di cooperazione sia previsto un periodo di formazione in Italia sottoscrivono verbale d'inizio di tale periodo, certificato dall'organismo presso il quale si svolge.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-50