Regolamento›Titolo V
Art. 48
Convalida
In vigore dal 29 ago 2014
1. Nel registro di cui all' la Direzione generale, sulla base delle informative della competente rappresentanza italiana attestanti il regolare espletamento del servizio prestato e di ogni altro utile elemento risultante dagli atti, appone una dichiarazione finale di convalida della qualifica di volontario o di cooperante.
2. A tale dichiarazione di convalida è subordinata la definitiva acquisizione dei diritti e dei benefici previsti della legge.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-48