Regolamento›Titolo V
Art. 49
Certificazioni
In vigore dal 29 ago 2014
1. La Direzione generale, su richiesta degli interessati, certifica la loro qualifica di volontario in servizio civile o cooperante, nonché l'eventuale convalida di cui all', per le finalità previste dalla legge e rilascia copia autenticata del contratto di cooperazione depositato e debitamente registrato.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-49