Regolamento›Capo VI
Art. 52
In vigore dal 30 giu 1988
1. La vigilanza ed il controllo sull'applicazione della legge, del presente decreto, delle disposizioni del decreto di conferimento del permesso e di tutte le eventuali prescrizioni impartite al permissionario dall'amministrazione, sono esercitate ai sensi dell' della legge.
2. I funzionari incaricati della vigilanza e del controllo possono a pieno titolo ed in qualsiasi ragionevole circostanza di tempo:
a) effettuare visite di controllo ai mezzi, agli impianti ed alle attrezzature impiegati nelle attività di esplorazione consentite in base al permesso;
b) salire a bordo ed accedere a qualsiasi parte delle navi, delle imbarcazioni e delle installazioni utilizzate dal permissionario per l'esplorazione e per il controllo ambientale, ovunque esse si trovino;
c) effettuare, o richiedere che vengano effettuate, prove e collaudi su tutte le attrezzature utilizzate o su parti di esse e, ove necessario, in circostanze particolari smantellare, collaudare a distruzione o prendere possesso di qualunque parte delle attrezzature considerate pericolose;
d) prendere possesso di parti statisticamente rappresentative dei campioni dei minerali e dei materiali dei fondi marini e dei dati delle analisi e delle prove su di essi eseguite;
e) richiedere venga loro consentito l'uso di attrezzature e di mezzi di cui lo stesso permissionario ha disponibilità, occorrenti per effettuare tutti i controlli e le ispezioni ritenuti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni;
f) ispezionare, controllare ed avere copia di qualunque giornale di bordo o altro documento e di tutti i dati e le informazioni di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-52