RegolamentoCapo V

Art. 39

In vigore dal 30 giu 1988
1. Il permissionario è tenuto a controllare e registrare le condizioni ambientali nell'area di esplorazione al fine di pervenire alla caratterizzazione ambientale del sito operativo sia prima dell'inizio delle attività di esplorazione sia durante lo svolgimento delle attività stesse. 2. In particolare, il permissionario è tenuto ad individuare, rilevare e registrare i seguenti dati e parametri: a) Definizione della zona interessata e delle zone influenzate. Definire la zona ovvero tutta l'area (in kmq) presumibilmente coinvolta dalle operazioni. Nella valutazione di questa zona si dovrà tenere conto delle caratteristiche oceanografiche rilevate direttamente ed applicando, ove necessario, i più efficaci strumenti di calcolo. b) Localizzazione della zona interessata e delle zone influenzate. Occorre indicare: a) coordinate geografiche dell'area entro cui si intendono effettuare le operazioni; b) coordinate geografiche della zona influenzata come definita sopra; c) distanza della costa più vicina dalle due aree descritte; d) localizzazione delle zone costiere di riferimento delle operazioni. c) Caratteristiche dei fondali. Indicare la profondità media e massima della zona interessata e delle zone influenzate, fornendo la morfologia e le batimetrie di dettaglio; precisare inoltre la natura e le caratteristiche geologiche dei rispettivi fondali. d) Altri usi della zona. Indicare, ove possibile, l'eventuale coincidenza o vicinanza del luogo ove si svolgono le operazioni di esplorazione con zone destinate ad altri usi particolari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-39

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