Regolamento›Capo V
Art. 42
In vigore dal 30 giu 1988
1. I minerali ed i materiali comunque estratti dai fondi marini non possono essere sottoposti a trattamenti a bordo delle navi, delle imbarcazioni o delle installazioni, senza l'autorizzazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere. Ove necessario viene richiesto in proposito il parere del comitato tecnico-consultivo dei fondi marini.
2. Per ottenere tale autorizzazione il permissionario deve presentare alla predetta Direzione generale del M.I.C.A., con almeno quattro mesi di anticipo, una specifica richiesta scritta contenente la descrizione dettagliata del trattamento che egli intende effettuare a bordo.
3. Il permissionario deve attenersi a tutte le condizioni imposte con l'atto di autorizzazione.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di scarichi nelle acque del mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-42