RegolamentoCapo V

Art. 37

In vigore dal 30 giu 1988
1. Il permissionario deve prendere ogni ragionevole misura per assicurare che le attività di esplorazione condotte in relazione ad un permesso rilasciato dall'amministrazione italiana non interferiscano con le attività svolte da terzi in virtù di un permesso di esplorazione o di coltivazione rilasciato per aree limitrofe dalla stessa amministrazione italiana o da uno Stato che assicura la reciprocità ai sensi dell' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-37

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