Regolamento›Capo V
Art. 35
In vigore dal 30 giu 1988
1. Le operazioni di esplorazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme relative alla sicurezza, alla salute ed alla integrità delle persone impegnate in tali operazioni, nonché di quelle relative alla sicurezza ed alla salvaguardia della vita umana a mare.
2. Il permissionario è tenuto alla più rigorosa osservanza delle eventuali istruzioni che le competenti amministrazioni dello Stato ritengono di impartire, di volta in volta, in proposito.
3. Il permissionario deve assicurarsi che tutte le navi, le imbarcazioni e le attrezzature utilizzate per le operazioni di esplorazione siano sempre in buono stato e deve eseguire tutte le operazioni di esplorazione in maniera adeguata usando ogni debita cura e perizia.
4. Le navi e le imbarcazioni utilizzate per l'esplorazione devono rispondere a requisiti di sicurezza, sostanzialmente equivalenti a quelli previsti per le navi e le imbarcazioni registrate in Italia in base alla vigente legislazione nazionale in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-35