RegolamentoCapo IV

Art. 31

In vigore dal 30 giu 1988
1. Le domande di proroga, di modifica, di cessione totale o parziale e di rinunzia di un permesso di esplorazione vengono preventivamente esaminate dai competenti uffici del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere per verificare che esse siano formalmente in regola con i requisiti di legge ed, in particolare, rispettivamente, con quelli di cui agli . 2. In caso contrario, su richiesta scritta dall'Amministrazione, il richiedente può perfezionare la propria domanda entro trenta giorni dalla richiesta stessa. 3. Le domande vengono annotate nel registro di cui all' della legge e comunicate agli Stati che assicurano la reciprocità con le modalità di cui all'. 4. L'istruttoria e le decisioni sulle rinunce e domande di proroga, di modifica, di cessione di un permesso di esplorazione sono disciplinate dalle disposizioni degli , in quanto compatibili. 5. Il M.I.C.A. dà tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri delle determinazioni prese in relazione alle domande di cui al presente articolo ai fini della notifica agli Stati che assicurano la reciprocità. 6. I provvedimenti dell'amministrazione in relazione alle domande stesse vengono annotati nel registro di cui all' della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo