RegolamentoCapo III

Art. 23

In vigore dal 30 giu 1988
1. Su ciascuna domanda di permessso il M.I.C.A. consulta, anche mediante conferenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della marina mercantile, il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni dello Stato che in ragione dei propri compiti istituzionali siano interessate alle attività oggetto della domanda, per un preventivo parere al fine di verificare, ciascuna per la parte di propria competenza, che tali attività siano compatibili con le disposizioni degli accordi internazionali di cui l'Italia è parte, con i principi ed i fini indicati nella legge e con gli interessi di cui al punto a) dell'. 2. Il Ministero degli affari esteri svolge le necessarie consultazioni con gli Stati che assicurano la reciprocità in base agli accordi esistenti in proposito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-23

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