Regolamento›Capo III
Art. 20
In vigore dal 30 giu 1988
1. La domanda di permesso è dichiarata inammissibile con provvedimento motivato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato se non è accompagnata dalla ricevuta di versamento del diritto di cui all' o non contenga i seguenti elementi essenziali: l'identità, il domicilio o la sede del soggetto richiedente, le coordinate geografiche e la superficie dell'area, la natura dei minerali oggetto della domanda, la durata del permesso richiesto.
2. La dichiarazione di inammissibilità è comunicata al richiedente a cura del M.I.C.A.
3. La domanda, ove sia carente di uno qualsiasi degli altri elementi o allegati indicati agli , può essere integrata entro sessanta giorni dalla sua presentazione, conservando l'ordine cronologico della presentazione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-20