RegolamentoCapo I

Art. 4

In vigore dal 30 giu 1988
1. La domanda di permesso di esplorazione deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'identità del soggetto instante; b) il domicilio o la sede legale del richiedente; c) la natura dei minerali che costituiscono oggetto della domanda; d) la durata del permesso richiesto, non superiore ai 10 anni, ed il nominativo convenzionale proposto per esso; e) i limiti dell'area richiesta in permesso e la sua superficie, con l'indicazione del metodo di calcolo utilizzato. Le coordinate di ciascun vertice sono espresse nel sistema geografico, in gradi, minuti e secondi, a partire dal meridiano di Greenwich e con riferimento al Sistema geodedico mondiale del 1972. Gli elementi del perimetro congiungenti due vertici devono essere parti di geodetiche. L'estensione dell'area deve essere tale da consentire la sua esplorazione, nel corso della durata del permesso, in maniera efficiente, economica ed ordinata, tenuto conto della conservazione e della protezione dell'ambiente, dei dati disponibili sulle risorse minerali contenute e sulle altre pertinenti caratteristiche fisiche ed ambientali, dello stato delle tecnologie del richiedente e del programma di esplorazione proposto dallo stesso. Il richiedente deve pertanto fornire ogni informazione disponibile in merito ad eventuali lavori di prospezione già effettuati nell'area richiesta ed i relativi risultati, giustificando i limiti del perimetro, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche note del sito. L'area, se necessario, può essere costituita da porzioni non contigue, purchè ciascuna porzione sia esplorabile efficientemente e l'area complessiva rappresenti una logica unità mineraria alla luce dei criteri di cui sopra; f) la localizzazione delle principali basi a terra delle attività del richiedente, qualora esistenti; g) i permessi di esplorazione e di coltivazione per risorse minerali dei fondi marini rilasciati al richiedente in applicazione della legge o i permessi equivalenti rilasciatigli da uno Stato che assicura la reciprocità ai sensi dell' della stessa legge, di cui il richiedente è titolare o di cui è stato titolare in passato o per i quali egli ha presentato domanda in corso di istruttoria; h) i permessi di esplorazione e di coltivazione per risorse minerali dei fondi marini rilasciati al richiedente da uno Stato che assicura la reciprocità relativi ad aree in tutto o in parte oggetto della attuale domanda e successivamente revocati o rinunziati, nonché le domande presentate dal richiedente ad uno Stato che assicura la reciprocità e relative ad aree in tutto o in parte oggetto della attuale domanda ed in relazione alle quali lo Stato stesso abbia negato il permesso di esplorazione o di coltivazione. 2. Se il permesso di esplorazione è richiesto da più soggetti in contitolarità, la domanda, che deve essere presentata dal rappresentante comune nominato dai contitolari, di cui all', comma 5, della legge, e sottoscritta dagli altri contitolari, deve specificare le quote di partecipazione di ciascun contitolare e fornire per ciascuno di questi le indicazioni di cui ai punti a), b), g) ed h) del comma 1. 3. Parimenti la domanda presentata da un consorzio deve contenere le indicazioni di cui ai punti g) ed h) del comma 1 per ciascuna delle imprese partecipanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-4

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