Regolamento›Capo III
Art. 24
In vigore dal 30 giu 1988
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, dopo aver acquisito gli avvisi delle amministrazioni previste dall'articolo precedente ed eseguito l'istruttoria di propria competenza, sottopone la domanda al Comitato tecnico consultivo dei fondi marini, che si esprime sui seguenti elementi:
a) requisiti tecnico-finanziari del richiedente;
b) programma generale tecnico-finanziario di lavoro;
c) durata delle attività;
d) ambito dell'area proposta;
e) clausole del permesso esclusivo di esplorazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-24