RegolamentoCapo III

Art. 22

In vigore dal 30 giu 1988
1. Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione sul merito della domanda, può invitare il richiedente a fornire chiarimenti e ad integrare gli elementi di informazione e di documentazione già in atti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-22

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