Regolamento›Capo III
Art. 22
In vigore dal 30 giu 1988
1. Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione sul merito della domanda, può invitare il richiedente a fornire chiarimenti e ad integrare gli elementi di informazione e di documentazione già in atti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-22